REGOLAMENTO

DELLA BIBLIOTECA  COMUNALE

“Lascito Cuneo”

 

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Redatto e approvato in Commissione Consiliare il:  30 Marzo 2004

Modificato e approvato n Commissione Consiliare il: 21 Maggio 2004

Approvato in Consiglio Comunale il:  09 Luglio 2004

Modificato e approvato n Commissione Consiliare il: 22 Marzo 2007

Approvato in Consiglio Comunale il:  13 Aprile 2007


 

 


 

 

Titolo I - Carattere e finalità della Biblioteca

Art. 1         Finalità

La Biblioteca Comunale “Lascito Cuneo” del Comune di SAN COLOMBANO CERTENOLI è un istituto culturale operante nella comunità'.

Essa concorre, anche ai sensi della L.R. 20/12/1978 n. 61, a diffondere l'informazione civile ed intellettuale dei cittadini e a realizzare, con criteri d'imparzialità e nel rispetto di tutte le opinioni, le condizioni per l'esercizio del diritto allo studio e alla cultura.

Art. 2         Attività

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'Art. 1, la Biblioteca:
 

a)     provvede all'acquisizione, alla conservazione ed all'ordinamento di opere manoscritte e a stampa e di altro materiale di informazione quali gli audiovisivi;

b)     assicura agli utenti servizi gratuiti di lettura in sede, prestito, informazione bibliografica e guida alla lettura;

c)      promuove con adeguate attività la conoscenza e lo studio del Fondo Antico del “Lascito Cuneo”;

d)     adotta iniziative per diffondere la conoscenza della storia, delle tradizioni locali e della realtà contemporanea anche in collegamento con le altre istituzioni socioculturali presenti sul territorio comunale;

e)     promuove collegamenti con gli organi collegiali della scuola al fine di attuare la più ampia utilizzazione della Biblioteca;

f)       offre, in collaborazione con la scuola, un servizio organizzato specialmente ai ragazzi della scuola dell'obbligo;

g)     promuove, sulla base dei più moderni indirizzi educativi e sociologici, direttamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni e la scuola, forme di animazione culturale da attuarsi con tutti gli strumenti di espressione e comunicazione quali il libro, gli audiovisivi, il teatro, il cinema, la musica, la grafica, il dibattito, o, comunque, promuove quanto altro possa apparire utile a mantenere la propria funzione di istituto culturale della comunità;

h)     provvede alla formazione e al funzionamento della Biblioteca stessa e partecipa, anche attraverso forme collaborative, al sistema Bibliotecario provinciale.

i)        promuove la partecipazione diretta dei cittadini alla organizzazione e alla realizzazione degli scopi di cui all'art. 1.

Art. 3         Sede e attrezzature

La Biblioteca Comunale ha sede al secondo piano dell’edificio del “Lascito Cuneo” in largo Giuseppe Lavezzo, 4 – Calvari-

Il Comune assicura la sede e le attrezzature idonee e un finanziamento annuo, previsto espressamente nelle spese correnti del bilancio comunale, adeguato ai fini istituzionali della Biblioteca.

La Biblioteca sarà dotata di un fondo cassa di un'importo pari a € 250,00 per le piccole spese ricorrenti, delle quali il Direttore della Biblioteca dovrà rendere conto ogni volta che sarà richiesto il reintegro del fondo o comunque con scadenza trimestrale.

 

 

Titolo II - La Commissione della Biblioteca

Art. 4         Struttura della commissione.

La gestione delle attività culturali della Biblioteca è affidata ad un'apposita Commissione ( Art. 7 LR 61/78 ) costituita da membri di diritto, membri elettivi e membri designati da enti e organismi:

 

Membri di diritto

1)     II Sindaco o un suo delegato;

2)     II Direttore della Biblioteca (che viene nominato dalla Giunta Comunale e la cui nomina è comunicata al Consiglio Comunale) che in caso di assenza o di impedimento è sostituito da un suo collaboratore.

 

 

Membri elettivi

1)     Membri nominati direttamente dal Consiglio Comunale e precisamente: 

 

n. 2  rappresentanti della maggioranza
n. 1 rappresentante della minoranza

 

eletti in unica votazione ed a suffragio limitato.

 

2)     Rappresentanti degli utenti.

 

I rappresentanti degli utenti, in numero di n° 2 sono eletti a suffragio diretto in pubblica assemblea.

Per l'elezione dei rappresentanti degli utenti hanno diritto di voto e possono essere eletti tutti i residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

 

3)     Membri designati da enti e organismi

 

Fanno parte della commissione:

n° 1  rappresentanti designati congiuntamente dalle Associazioni e Istituzioni di maggior rilevanza culturale e rappresentatività nel Comune;

n. 3 rappresentanti designati congiuntamente dagli organi collegiali della scuola territorialmente competenti.

 

Spettano al Sindaco, o a un suo delegato, tutti gli adempimenti, anche elettorali, necessari alla costituzione della Commissione.

Con il provvedimento di costituzione della Commissione, il Sindaco indica altresì data e luogo della prima riunione. La Commissione, nella prima riunione, elegge a maggioranza fra i propri membri il Presidente e il Vicepresidente.

 

Art. 5         Durata della commissione.

La Commissione della Biblioteca dura in carica tre anni.

Nelle more della costituzione della nuova Commissione, sono prorogati i poteri di quella scaduta.

 

 

Art. 6         Compiti della commissione

Alla Commissione della Biblioteca sono affidati i seguenti compiti:

 

a)     proporre all'Amministrazione Comunale  eventuali modifiche al regolamento della Biblioteca;

b)     elaborare gli indirizzi generali della politica culturale della Biblioteca;

c)      determinare i criteri di scelta degli acquisti del materiale librario e di altro materiale, secondo i principi di cui all'art. 1 del presente regolamento;

d)     indicare all'Amministrazione comunale le esigenze dell'utenza anche in relazione al calendario e all'orario di apertura al pubblico;

e)     presentare annualmente all'Amministrazione comunale una relazione dell'attività svolta, nella quale fra l'altro devono essere illustrati l'impiego dei contributi regionali e le proposte per l'anno successivo con i relativi piani finanziari;

f)       decidere l'eventuale esclusione anche a tempo indeterminato dalla frequenza della Biblioteca di cui all'art. 21 e l'esclusione definitiva dal servizio di prestito di cui all'art. 27.

 

La Commissione della Biblioteca:

 

a)     si riunisce ordinariamente n. 2 volte l'anno e straordinariamente su invito del Presidente o quando lo richieda almeno un terzo dei membri della Commissione.

b)     potrà deliberare purché siano presenti almeno la metà più uno dei membri in carica. 

c)      decide a maggioranza semplice; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

d)     I membri della Commissione che non siano presenti senza giustificazioni a n. 3 sedute consecutive decadono e sono sostituiti con le modalità previste per le nomine dall'art. 4.


 

Titolo III - Personale

Art. 7         Organico.

L'organico del personale addetto alla Biblioteca, che presterà la sua opera sotto forma di volontariato, è costituito da:

 

1)     il Direttore della Biblioteca

2)     n° 2 persone  appartenenti a scuole, associazioni o enti, scelte dalla Commissione su proposta del Direttore, in possesso di adeguate attitudini professionali, che si rendano disponibili, a svolgere quanto sia necessario sotto la responsabilità e la supervisione del Direttore di Biblioteca stesso

 

Dette persone possono risultare tra quelle elette anche a ricoprire uno dei ruoli di rappresentanza in seno alla commissione di cui all'Art. 4.

Il personale della Biblioteca sopra citato, potrà frequentare corsi di aggiornamento professionale, organizzati da enti o associazioni, utili ad accrescere nozioni specifiche in materia.

L'idoneità a svolgere l'attività, il nulla osta a partecipare ad eventuali corsi, le modalità di partecipazione e la concessione di eventuali rimborsi spese saranno definite e deliberate dalla Commissione della Biblioteca. 

 

Art. 8         Mansioni del Direttore e del Personale.

II Direttore della Biblioteca con la collaborazione degli addetti:

 

a)     cura l'organizzazione generale della Biblioteca e la sua ordinata utilizzazione da parte dei pubblico in conformità al presente regolamento;

b)     cura I' aggiornamento delle raccolte sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione ai sensi dall'art. 6, lettera c) del presente regolamento;

c)      cura la conservazione del Fondo Antico e dell'Archivio Storico Comunale.

d)     è responsabile dell'ordinamento delle raccolte, della catalogazione, della tenuta dei registri e degli inventari elencati all'art. 9 e della buona conservazione di tutto il materiale della Biblioteca;

e)     partecipa attivamente ai lavori della Commissione della Biblioteca e dà attuazione ai programmi predisposti dalla Commissione stessa;

f)       organizza il servizio di segreteria della Commissione della Biblioteca; -

g)     cura l'elaborazione della relazione annuale tecnico - statistica sullo stato della Biblioteca che deve essere trasmessa alla Commissione, all'Amministrazione comunale e all’ufficio regionale competente.

h)     propone alla Commissione della Biblioteca l'esclusione anche a tempo indeterminato dalla frequenza della Biblioteca di cui all'art. 21 e l'esclusione definitiva dal servizio di prestito di cui all'art. 27.

In caso di assenza o impedimento il Direttore viene sostituito da un suo collaboratore o dal Sindaco.


 

Titolo IV - Ordinamento interno

Art. 9         Registri e cataloghi.

Per la piena attuazione del suo ordinamento interno e dell'uso pubblico, la Biblioteca deve disporre dei seguenti registri e cataloghi:

 

a)     registro cronologico generale di entrata dei manoscritti e delle opere a stampa e di altro materiale d'informazione;

b)     catalogo topografico (a schede);

c)      catalogo alfabetico per autori (a schede di formato internazionale);

d)     catalogo alfabetico per soggetti (a schede di formato internazionale);

e)     inventario e catalogo del Fondo Antico e dell'Archivio Storico Comunale;

f)       inventario topografico dei manoscritti (a registro);

g)     cataloghi speciali per il materiale non librario;

h)     schedario delle opere in corso di completamento; delle collezioni e dei periodici;

i)        registro delle opere smarrite o irreperibili o eliminate per usura;

j)        registro delle opere date a rilegare e/o restaurare;

k)      registro o bollettario dei "desiderata" del pubblico;

l)        bollettari e registri delle operazioni di prestito esterno tra biblioteche (prestito nazionale e internazionale;

m)   schedario alfabetico degli iscritti al prestito (con relativa data di iscrizione);

n)     schedario alfabetico delle opere date in prestito;

o)     scadenzario dei prestiti;

p)     registro dei verbali delle riunioni della Commissione della Biblioteca.

q)     Raccolta della corrispondenza in partenza e in arrivo)

 

Art. 10       Identificazione delle opere.

Tutte le opere a stampa o manoscritte che esistono o entrano in Biblioteca devono recare impresso il timbro particolare della Biblioteca sul verso dei frontespizio e su una pagina convenuta.

Art. 11       Metodo di marcatura.

Le pubblicazioni di cui all'art. 10 e altro materiale d'informazione devono essere annotate nel registro cronologico d'entrata.

Ogni volume ed opuscolo ha il proprio numero d'ingresso sull'ultima pagina del testo.

Per i periodici, il numero d'ingresso viene segnato sulla prima pagina del testo del primo fascicolo di ogni annata.

Per altro materiale d'informazione, il numero d'ingresso viene indicato su un'etichetta apposta sullo stesso materiale.

Art. 12       Catalogo delle opere.

Tutte le opere a stampa o manoscritte, i periodici e gli opuscoli devono essere descritti nelle schede dei cataloghi ed avere una collocazione individuale, rappresentata da una segnatura apposta sul verso del frontespizio, sui cartellini applicati all'interno del piatto anteriore e sul dorso di ciascun volume.

Il catalogo alfabetico per autori è redatto secondo le "Regole italiane di catalogazione per autori" emanate dal Ministero per i Beni culturali e ambientali con Decreto 28.9.1978.

Per la soggettazione e la classificazione del materiale moderno si adotterà rispettivamente il "Soggettario" elaborato dall'Istituto Centrale per il Catalogo unico e il sistema di classificazione decimale Dewey.

Art. 13       Verifica annuale e riordinamento.

Ogni anno, per un periodo di tempo stabilito dalla Commissione, la Biblioteca resta chiusa al pubblico per consentire il controllo e il riordinamento del materiale, la spolveratura dei volumi e lo scarto di quelli non di pregio gravemente deteriorati dall'uso.

Su ogni unità scaricata dal registro cronologico d'entrata devono essere annullati, con timbro, data e firma del Direttore, i riferimenti di appartenenza alla Biblioteca.


 

Titolo V - Uso pubblico (Lettura in sede. Prestito locale. Prestito tra biblioteche).

Art. 14       Orari di accesso.

La Biblioteca sarà aperta al pubblico almeno 3 giorni alla settimana con orario stabilito dalla Commissione tenendo conto delle esigenze degli istituti scolastici.

Art. 15       Concessione sala per eventi particolari.

La sala della Biblioteca è destinata unicamente a “sala di lettura”.

La concessione della sala riunioni al primo piano dell’edificio, a gruppi e/o associazioni che intendono svolgere attività sociali e culturali (dibattiti, forum, ecc.) spetta all’Amministrazione Comunale che avrà cura di informare Direttore della Biblioteca.

La disponibilità della sala è assicurata in eguale modo a tutte le espressioni culturali della comunità purché le attività che vi si svolgono siano aperte al pubblico.

Nel caso la sala riunioni sia richiesta per manifestazioni con risvolti commerciali nell'ambito editoriale, e/o per iniziative culturali, da Enti e Associazioni con sede in altri Comuni, dovrà essere concordato un compenso a titolo di rimborso spese.

Art. 16       Lettura in sede

Deve essere salvaguardato il più possibile il servizio di lettura in sede, da considerarsi prioritario, e deve essere assicurata la presenza di personale della Biblioteca durante lo svolgimento delle attività sociali e culturali.

La consultazione delle pubblicazioni messe a disposizione del pubblico nelle sale a scaffali aperti è libera.

La richiesta in lettura delle opere collocate in armadi o contenitori librari va fatta per iscritto su moduli forniti dalla Biblioteca.

Art. 17       Uso di libri particolari.

I manoscritti e le opere rare e di pregio sono date in lettura di regola a coloro che hanno compiuto il 18° anno di età.

La consultazione deve avvenire su tavolo riservato con le cautele e le modalità che il Direttore della Biblioteca riterrà di adottare.

La consultazione dei materiali del Fondo Antico e dell'Archivio Storico Comunale, potrà essere concessa esclusivamente a scopo di studio, ricerca a persone con comprovata affidabilità ed esperienza.

Art. 18       Uso dei libri prima della catalogazione.

I libri non possono essere dati in prestito né in lettura prima di essere registrati, timbrati, catalogati e collocati.

Art. 19       Proposta di acquisto libri.

Chiunque può proporre l'acquisto di pubblicazioni purché rientrino nei fini dell'art.1, indicandone gli estremi sul registro dei "desiderata" o sulle schede di richiesta a disposizione del pubblico.

Art. 20       Comportamento in Biblioteca.

Gli utenti devono comportarsi in modo da non arrecare disturbo agli altri.

Devono avere cura dei libri, degli arredi e degli altri materiali; la conservazione del patrimonio della Biblioteca è affidata, infatti, anche alla sensibilità, alla responsabilità e all'educazione civica dei cittadini.

Art. 21       Provvedimenti disciplinari.

Chi trasgredisce alla disciplina della Biblioteca, ovvero si rende colpevole di sottrazioni o, intenzionalmente, di guasti - fatta salva ogni altra responsabilità civile e penale - viene temporaneamente allontanato e/o sospeso da uno o più servizi dal Direttore e può essere escluso anche a tempo indeterminato dalla frequentazione della Biblioteca da parte della Commissione.

Art. 22       Prestito locale

La Biblioteca effettua il prestito del materiale di sua appartenenza con le esclusioni, le limitazioni e le condizioni dì cui agli articoli seguenti.

Il materiale ricevuto da altre Biblioteche per mezzo del prestito esterno non può essere dato in prestito se non previa autorizzazione della Biblioteca cui appartiene.

Art. 23       Diritto al prestito.

 Il prestito di libri e di altro materiale della Biblioteca è servizio pubblico e gratuito, al quale sono ammessi i cittadini residenti nel Comune che abbiano superato il quattordicesimo anno di età. Sono altresì ammessi tutti coloro che pur non risiedendo nel Comune, abbiano in esso la loro attività di studio o lavoro.

Art. 24       Titolarità al prestito.

Chiunque desideri essere ammesso al prestito è tenuto ad esibire un documento di riconoscimento per la registrazione dei propri dati personali su di una scheda di iscrizione che sarà conservata in Biblioteca e rinnovata annualmente.

II titolare della scheda è responsabile dei libri e di altro materiale presi in prestito; in caso di cambiamento del proprio indirizzo, è tenuto a informare il Direttore della Biblioteca.

Agli utenti dovrà essere garantito il trattamento dei dati personali in base alla Legge 675/96 e al "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgsl. 30 giugno 2003 n.196.

Art. 25       Casi particolari.

Per i ragazzi di età inferiore a quattordici anni, l'ammissione al prestito deve essere richiesta da chi esercita nei loro confronti la patria potestà.

Art. 26       Regolamentazione del prestito.

Gli utenti sono tenuti a restituire il materiale ottenuto in prestito entro la data di scadenza e nelle medesime condizioni in cui il materiale stesso si trovava allorché fu ritirato.

Chi riceve un'opera in prestito, deve segnalare al personale addetto - tenuto in tal caso a verbalizzare la segnalazione - le eventuali mancanze e lo stato di deterioramento di quanto ottenuto in prestito.

Chi smarrisce materiale della Biblioteca o lo restituisce deteriorato è tenuto a riconsegnare, se possibile, un altro esemplare nuovo o, comunque, a risarcire il danno per un importo pari al valore di mercato del materiale stesso.

Art. 27       Mancata restituzione dei libri.

Chi non restituisce alla scadenza il materiale avuto in prestito e non ottempera entro dieci giorni alla richiesta di restituzione inviata dalla Biblioteca con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, decorso detto termine, è sospeso temporaneamente dal prestito da parte del Direttore della Biblioteca.

Nel caso di abituale recidiva la Commissione della Biblioteca può escludere l'utente inadempiente definitivamente dall'ammissione al prestito.

 

Art. 28       Esclusioni dal prestito locale.

Sono esclusi dal prestito: il materiale del Fondo Antico, dell'Archivio Storico Comunale,  i libri rari e di pregio, i manoscritti e il materiale di cui particolari ragioni sconsigliano l'allontanamento dalla sede.

Sono inoltre di regola esclusi dal prestito le opere di frequente consultazione e i periodici. II Direttore può in casi eccezionali derogare alle condizioni del comma precedente.

Art. 29       Modalità del prestito.

Ad ogni utente possono essere prestate non più di due opere né più di quattro volumi per volta.

La durata del prestito è, normalmente, di 15 giorni ed è prorogabile se l'opera prestata non sia stata richiesta da altri lettori.

Il Direttore della Biblioteca ha la facoltà di esigere, anche prima della scadenza, la restituzione immediata di qualsiasi opera data in prestito.

Art. 30       Prestito esterno tra Biblioteche

La Biblioteca attua il prestito esterno di libri e lo scambio di informazioni bibliografiche con altre biblioteche di Enti Locali o di interesse locale della Liguria, a norma dell'art. 11, 2° comma, della legge regionale 20/12/1978 n. 61

Le spese postali ed altre eventualmente sostenute dalla Biblioteca che concede il prestito, sono a carico dei richiedenti.

 

Art. 31       Esclusioni dal prestito esterno.

Sono esclusi dal prestito esterno gli stessi materiali librari indicati all’art. 28. in casi del tutto particolari, su richiesta di Enti, Organismi Regionali o Provinciali che promuovano manifestazioni a fini culturale, il Sindaco sentito il parere del Direttore della Biblioteca, potrà autorizzarne il prestito. In ogni caso, per tali opere devono sempre essere garantite le più ampie misure di sicurezza.

 

Art. 32       Materiale informatico.

Per l'utilizzazione, da parte degli utenti, del materiale informatico (sia software che hardware) in dotazione alla Biblioteca, la Commissione redigerà appropriate e specifiche norme.